Art. 5.

      1. I mezzi finanziari delle università della terza età sono assicurati dalle quote di iscrizione e da contributi privati e pubblici.
      2. La legge finanziaria dello Stato definisce annualmente uno stanziamento specifico per le federazioni o le associazioni nazionali di università e per le università della terza età aventi i requisiti di cui all'articolo 6, le quali presentino domanda secondo modalità da definire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.